Art. 1.
(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

      1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i piccoli comuni, nel rispetto di quanto previsto dal titolo V della parte seconda della Costituzione, promuovendone e sostenendone le attività economiche, sociali, ambientali e culturali nonché valorizzandone e tutelandone il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale. A tale scopo sono previsti in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività economiche ivi collocate la salvaguardia del sistema dei servizi territoriali, nonché incentivi per l'afflusso turistico.
      2. Ai fini della presente legge si intendono per «piccoli comuni» tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
      3. Esclusivamente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge non sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti in cui si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive e un reddito pro capite superiore del 10 per cento alla media nazionale.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3.
      5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 4.
      6. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della

 

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parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
      7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.